* Roberto Resoli:
> ...
> c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio
delle attivita';
> ...
> e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati
> acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti
> delle comunicazioni
> ...
> 2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui
> al comma 1, lettera e), può comprendere i dati del traffico telematico
> solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in
> conformita' alla legge in vigore."
> 
> Quindi, (comma 2) se l'autorità giudiziaria lo richiede, il "Servizio
> polizia postale e delle comunicazioni" può accedere ai dati relativi
> al traffico. Quindi i dati devono essere disponibili a richiesta.
> 
> Mi pare che ci risiamo ...

In effetti...
E allargo ancora il campo della discussione: in azienda, con proxy e NAT
uscente, come ci si regola? Sicuramente valgono le leggi vigenti su privacy
e diritti dei lavoratori.
Se viene la PS, con o senza autorizzazione del giudice, e chiede i
nominativi e i dati di traffico di chi ha fatto traffico illecito, che gli
do? Quelli delle 5/50/500/5000 persone "nascoste" dietro la NAT?

--
Domenico Viggiani

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