* Roberto Resoli: > ... > c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attivita'; > ... > e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati > acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti > delle comunicazioni > ... > 2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui > al comma 1, lettera e), può comprendere i dati del traffico telematico > solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in > conformita' alla legge in vigore." > > Quindi, (comma 2) se l'autorità giudiziaria lo richiede, il "Servizio > polizia postale e delle comunicazioni" può accedere ai dati relativi > al traffico. Quindi i dati devono essere disponibili a richiesta. > > Mi pare che ci risiamo ...
In effetti... E allargo ancora il campo della discussione: in azienda, con proxy e NAT uscente, come ci si regola? Sicuramente valgono le leggi vigenti su privacy e diritti dei lavoratori. Se viene la PS, con o senza autorizzazione del giudice, e chiede i nominativi e i dati di traffico di chi ha fatto traffico illecito, che gli do? Quelli delle 5/50/500/5000 persone "nascoste" dietro la NAT? -- Domenico Viggiani ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
